Art. 3.
(Attività di indagine).

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con i poteri e i limiti di cui all'articolo 82, secondo comma, della Costituzione. Ad essa non può essere opposto in nessun caso il segreto di Stato.
      2. Ferme le competenze dell'attività giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
      3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.